STATUTO
   
   
  STATUTO CIRCOLO CULTURALE PENSIONATI aps 
   
  Articolo 1 
  È costituita I'Associazione non riconosciuta ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come 
  CTS) e successive modificazioni e integrazioni, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, denominata "CIRCOLO 
  CULTURALE PENSIONATI aps" (indicata anche come "Circolo" o "Associazione" nel presente testo) con sede legale in Brescia, 
  vicolo Urgnani 15. 
  ll trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica 
  statutaria, ma I'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. 
  ll Circolo è un Ente del Terzo Settore (ETS) ed è centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere 
  volontario, democratico e progressista, ha durata illimitata e non persegue finalità di lucro. Condividendone le finalità, 
  aderisce all'associazione e rete associativa nazionale "ARCl APS", adottandone la tessera quale tessera sociale. La tessera è 
  personale e non è trasmissibile 
   
  Articolo 2 
  Lo scopo principale del Circolo è quello di promuovere attività culturali, turistiche e ricreative, nonché servizi, contribuendo in 
  tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali e formative e tutti 
  quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di 
  ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento del 
  Circolo. ll Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte Ie operazioni mobiliari, immobiliari e 
  finanziarie che riterrà opportune. 
   
  Articolo 3 
  Il Circolo persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei 
  propri associati delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS: 
  i)  organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di 
  promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS; 
  k)  organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale; 
  ln generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e 
  successive modificazioni e integrazioni. 
  ll Circolo può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/lle soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di 
  socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come 
  previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS. 
  ll Circolo può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali 
  rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 
  del medesimo decreto. 
   
  Articolo 4 
  ll Circolo si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/lle propri/e associati/e. La 
  qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro 
  rapporto di lavoro retribuito con I'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. 
  L'associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro 
  attività in modo non occasionale. 
  ll Circolo potrà inoltre avvalersi, in caso di necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento 
  delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/lle propri/e associati/e, 
  secondo i limiti e le modalità stabititi dalla normativa vigente. 
   
  I/le Soci/e 
   
  Articolo 5 
  ll numero dei/lle soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare 
  socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno 
  di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa. 
  I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la 
  responsabilità genitoriale. 
  Agli aspiranti soci sono richiesti I'accettazione dello statuto, l'assenza di pendenze penali, il godimento ditutti i diritti civili e il
  rispetto della civile convivenza 
  Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9.
  Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente 
  limitativi di diritti o a termine. 
  Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, 
  indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle 
  deliberazioni degli organi sociali. 
   
  Articolo 6 
  È compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in 
  merito alle domande di ammissione, il che avverrà entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando 
  che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Se la domanda verrà accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta 
  con la consegna della tessera sociale al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci. 
  In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma 
  o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta 
  giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via 
  definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione. 
   
  Articolo 7 
  L'ordinamento interno del Circolo è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
  Gli/le soci/e hanno diritto a: 
  •  frequentare la sede del Circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Circolo stesso; 
  •  riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti I'associazione e concorrere all'elaborazione del programma
  •  discutere ed approvare i rendiconti; 
  •  eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo; 
  •  esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo; 
  •  approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti. 
  Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno cinque giorni 
  prima della data di svolgimento dell'Assemblea. 
   
  Articolo 8 
  Il/la socio/a è tenuto/a à: 
  •  rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali; 
  •  versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organlsmi dirigenti; 
  •  mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività del Circolo e nella 
      frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del/la socio/a mantenere una condotta di rispetto verso 
      gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso iI buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
  •  rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia del Circolo (Collegio dei Probi Viri). 
  La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non 
  costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, 
  rimborsabile o trasmissibile. 
   
  Articolo 9 
  La qualifica di socio/a si perde per: 
  •  decesso; 
  •  scioglimento del Circolo; 
  •  mancato pagamento della quota associativa annuale; 
  •  dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo; 
  •  rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo; 
  •  espulsione o radiazione. 
  ll mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, 
  comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci. 
   
  Articolo 10 
  ll Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/la socio/a, secondo la gravità 
  dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o 
  l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi: 
  •  inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; 
  •  denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei/lle suoi/e soci/e; 
  •  I'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e 
      perseguendone lo scioglimento; 
  •  il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee; 
  •  appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Circolo; 
  • I'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. 
      ln caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito; 
  •  I'arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla 
      partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori 
      sociali espressi all'art. 2 del presente statuto. 
   
  Articolo 11 
  Ciascuno dei prowedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto al/la socio/a con comunicazione scritta. 
  Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 10, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone 
  all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva. 
   
  Patrimonio Sociale e rendicontazione 
   
  Articolo 12 
  ll patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il 
  perseguimento delle finalità sociali. 
  Esso è costituito da: 
  •  beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione; 
  •  eccedenze degli esercizi annuali; 
  •  erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti; 
  •  fondo di riserva. 
  Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per Io 
  svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 
   
  Articolo 13 
  Le fonti di finanziamento del Circolo sono: 
  •  quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e; 
  •  proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio; 
  •  proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti; 
  •  contributi pubblici e privati; 
  •  erogazioni liberali; 
  •  raccolte fondi; 
  •  ogni altra entrata diversa non sopra specificata. 
   
  Articolo 14 
  L'esercizio economico - finanziario si intende dal 1 Luglio al 30 Giugno dell'anno successivo. Di esso deve essere presentato 
  all'Assemblea dei soci entro il 31 ottobre dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS. 
  Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedìmento. 
   
  Articolo 15 
  Sono previsti la costituzione e I'incremento del fondo di riserva. 
  L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci. 
  ll residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative 
  consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature. 
   
  Organismi dell'Associazione 
   
  Articolo 16 
  Sono organismi di direzione dell'Associazione: 
  •  l'Assemblea dei Soci; 
  •  il Consiglio Direttivo. 
  Tutte le cariche elettive sono gratuite. 
  Sono organismi di garanzia e controllo: 
  •  il Collegio dei Sindaci revisori 
  •  il Collegio dei Probiviri o Garanti 
  Gli organismi durano in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili. 
  Tramite regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di 
  partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione 
   
  Articolo 17 
  Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti/e i/le soci/e che abbiano proweduto al versamento della quota sociale 
  almeno cinque giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, da esporsi in 
  bacheca almeno 8 giorni prima e da inviare ad ogni socio tramite posta ordinaria almeno 15 giorni o posta elettronica almeno 
  5 giorni prima, contenente la data e I'ora di prima e seconda convocazione e I'ordine del giorno. 
   
  Articolo 18 
  L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che 
  esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il 
  Collegio dei Sindaci revisori o almeno un quinto dei/lle soci/e aventi diritto al voto. 
  L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto 
  la convocazione. 
   
  Articolo 19 
  ln prima convocazione I'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/lle soci/e con diritto di voto, 
  in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/lle intervenuti/e. L'Assemblea delibera sulle 
  questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/lle presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 20. 
  ll voto può essere espresso in forma segreta o pubblica durante tutta la durata dell'Assemblea dei soci. 
  Il voto è personale e non sono ammesse deleghe. 
   
  Articolo 20 
  Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un 
  quinto dei/lle soci/e, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei/lle soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di 
  almeno tre quinti dei/lle partecipanti. 
  Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda 
  convocazione, la maggioranza degli intervenuti. 
  Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/lle soci/e 
  aventi diritto al voto ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti. 
  Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Circolo valgono le norme di cui all'art. 31 dello statuto. 
  ll voto può essere espresso, in forma segreta o pubblica, durante tutta la durata dell'Assemblea dei soci. 
   
  Articolo 21 
  L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente del Circolo o da un/a socio/a eletto/a dall'Assemblea stessa. 
  ll/la presidente dell'Assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa. 
  Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/lle socì/e 
  presenti con diritto di voto. 
  Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto secondo le modalità previste dal 
  regolamento. 
  Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. 
  Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro dei verbali a cura del segretario che Ii firma insieme al presidente. 
  I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione 
  e restano successivamente agli atti a disposizione dei/lle soci/e per la consultazione. 
   
  Articolo 22 
  L'Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7: 
  a)  elegge e revoca i componenti degli organi sociali; 
  b)  al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; 
       elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini; 
  c)  nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione dei conti; 
  d)  approva il bilancio di esercizio e I'eventuale bilancio sociale; 
  e)  approva le linee generali del programma di attività per I'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico; 
  f)  delibera sulle modificazioni dello statuto; 
  g)  delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari; 
  h)  delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; 
  i)  delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale; 
  l)  delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza. 
   
  Articolo 23 
  Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 5 membri eletti, e comunque sempre in 
  numero dispari, fra i/le soci/e. ll Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art.26 del CTS, dura in carica 
  tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. 
  I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2382 
  del Codice Civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza). 
   
  Articolo 24 
  ll Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di 
  lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di 
  contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti 
  professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea. 
   
  Articolo 25 
  ll Consiglio Direttivo elegge al suo interno: 
  •  il/la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale del Circolo e lo rappresenta anche verso terzi. Convoca e
      presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che 
      dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile; 
  •  il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
  •  il/la Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con 
      il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.
  ln caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere 
  un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un 
  componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello statuto. 
  ll Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.
   
  Articolo 26 
  Compiti del Consiglio Direttivo sono: 
  •  convocare I'Assemblea dei soci; 
  •  eseguire le delibere dell'Assemblea; 
      formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; 
  •  predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei 
      proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento 
      economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. 
      Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. 
  •  predisporre il bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS; 
  •  individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne 
      il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in 
      una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio; 
  •  predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale; 
  •  predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea; 
  •  all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento; 
  • deliberare circa I'ammissione dei/lle soci/e. Può delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e; 
  •  deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/lle soci/e; 
  •  sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione del Circolo e, all'interno delle linee guida espresse 
      dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'associazione; 
  •  stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali; 
  •  curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo o ad essa affidati a qualsiasi titolo; 
  •  decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, 
      se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto; 
  •  presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.
   
  Articolo 27 
  ll Consiglio Direttivo si riunisce di norma 1 volta al mese in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e 
  straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri/e, o su convocazione del/la Presidente. 
  È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri. 
  Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/lle Consiglieri/e e le delibere sono approvate a maggioranza di 
  voti dei presenti. 
  Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a 
  Consigliere/a. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. 
  Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato 
  nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/lle soci/e che richiedano di consultarlo. 
   
  Articolo 28 
  l/le Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. ll/la Consigliere/a, 
  che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi 
  di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza. 
  È facoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del 
  Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante 
  comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio. 
  ll/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato primo escluso/a 
  all'elezione del Direttivo; diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio 
  decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. 
  Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, 
  l'intero Consiglio decade. 
  ll Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei/lle Consiglieri/e. 
  ll Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare I'Assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni. 
   
  Articolo 29 
  ll Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. È composto da un minimo 
  di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. 
  Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica I'articolo 2399 
  del Codice Civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). 
  ll Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con 
  riferimento alle disposizioni del D. Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, 
  amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita anche il controllo contabile. 
  ll Collegio monitora inoltre l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle 
  disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida 
  di cui all'articolo 14 CTS. ll bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. 
  l/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di 
  controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
  Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/lle soci/e 
  che richiedano di consultarlo. 
   
  Articolo 30 
  ll Collegio dei Probiviri o Garanti è composto da tre membri. La carica di Proboviro o Garante è incompatibile con quella di 
  Consigliere o Sindaco revisore. ll Collegio giudica su divergenze o questioni nate all'interno del Circolo, su violazioni dello 
  Statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere. Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al collegio, ai sensi 
  dell'art.9. ll collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni volta le condizioni lo rendano necessario. 
   
  Norme di Scioglimento 
   
  Articolo 31 
  Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento del Circolo, deve essere presa da almeno 
  i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei/lle soci/e aventi diritto al 
  voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di 
  almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento o il passaggio potranno 
  comunque essere deliberati a maggioranza dei presenti da un'Assemblea apposltamente convocata. 
  ln caso di estinzione o scioglimento del Circolo il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo 
  dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, 
  ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito e in armonia 
  con quanto disposto al riguardo dal CTS. 
  La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art.50 del CTS 
  È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo. 
   
  Disposizioni Finali 
   
  Articolo 32 
  Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide I'Assemblea a norma del Codice Civile e delle norme vigenti.
   
   
                                           La Segretaria                                                                                                                                      Il Presidente